
Cos’è e come funziona l’Istituto del congedo parentale per i lavoratori dipendenti
L’istituto del congedo parentale è da tempo diventato un istituto molto importante per le famiglie cha hanno il lieto evento della nascita di un nuovo figlio (ma anche per le adozioni o per gli affidamenti preadottivi). Parliamo di quella che una volta era chiamata astensione facoltativa, un istituito previsto dall’articolo n° 32 del Decreto Legislativo n° 151 del 2001, ovvero il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Il congedo parentale è quel periodo di riposo concesso al lavoratore dipendente e genitore successivamente alla astensione obbligatoria. Ma come funziona questa misura? Vediamo di approfondire meglio alcuni aspetti del congedo parentale per definire bene il campo di applicazione dello strumento.
Congedo parentale, a chi spetta
Come dicevamo, per congedo parentale si intende il periodo di riposo che entrambi i genitori, lavoratori dipendenti , possono sfruttare dopo aver fruito del periodo di assenza dal lavoro dopo il lieto evento.
Ogni genitore ha diritto a sfruttare il congedo entro i primi 12 anni di vita del bambino. Nel caso di adozione o affidamento invece, si parla di 12 anni dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare. Nei casi di adozione e affidamenti preadottivi, il limite massimo entro cui poter utilizzare l’istituto del congedo parentale è entro il 18imo anno di età del figlio.
Il congedo parentale è destinato alla madre lavoratrice naturalmente, che può sfruttare successivamente all’astensione obbligatoria fino a 6 mesi di congedo. Questo periodo non deve essere continuativo ma può essere frazionato in più strisce di permesso. Il congedo spetta anche al padre a partire dalla data di nascita del figlio e in alcuni casi anche contemporaneamente all’astensione obbligatoria delle madre. Il congedo parentale se sfruttato da entrambi i genitori può essere sfruttato per massimo 10 mesi, che diventano 11 se il padre ne sfrutta solo 3 anche se frazionati.
Il congedo si può allungare a 10 mesi nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo genitore, a seguito di decesso di uno dei genitori, ma anche in caso di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori e cos’ via. Il congedo spetta anche nei casi di genitori legati da unione civile.
Il congedo parentale può essere sfruttato a prescindere dal fatto che l’altro genitore sia inoccupato.
Congedo parentale, come si sfrutta nel mondo della scuola?
Per i lavoratori della scuola, cioè nel caso in cui il genitore sia un insegnante, occorre produrre richiesta al dirigente scolastico, con i limiti di preavviso previsti dalla normativa vigente.
Tale normativa è stata modificata nel 2015, con il Decreto legislativo n° 85. Questo provvedimento all’articolo n° 7 comma 1 ha corretto la vecchia normativa che prevedeva in 15 giorni il termine di preavviso. Il Decreto 85/2015 ha previsto testualmente che “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Un termine di preavviso di 5 giorni che però è suscettibile di deroghe perché il Ministero del lavoro con l’interpello n° 13 del 2016 ha delegato ai CCNL di settore la decisione su eventuali diverse scadenze di questi adempimenti in capo al lavoratore che deve assentarsi dal lavoro per congedo parentale.
Per questo il Contratto collettivo del comparto stabilisce che “in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina prevista, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
Retribuzione durante il congedo
Anche il trattamento economico durante il congedo parentale ha avuto bisogno di chiarimenti. In questo caso è stata l’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) a chiarire che i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero solo se a fruirli è il genitore di un bambino al di sotto dei 6 anni di età.
Se la richiesta di congedo riguarda un figlio sopra i 6 anni e fino ad 8 anni di età, il 100% della retribuzione spetta solo per chi rispetta i limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, cioè chi ha un reddito entro le 2,5 volte il trattamento minimo della pensione in regime di Ago. Per il congedo parentale dopo l’ottavo anno del bambino non spetta alcuna retribuzione, a meno che non si rientri nel limite di reddito prima citato. In tal caso al genitore in congedo spetta il 30% della retribuzione a partire dal secondo mese di congedo